L’amministratore di condominio è la figura, prevista dal Codice civile, che funge da organo esecutivo del condominio. Tale figura è stata radicamente rivista con la riforma del condominio del novembre 2012. L’amministratore viene nominato obbligatoriamente dall’Assemblea, quando i condomini sono più di otto. Dura in carica fino a che la sua nomina non viene revocata, perciò non va più confermato ogni anno, come avveniva prima.
Requisiti
A seguito della riforma del condominio, l’amministratore deve avere una serie di requisiti, come un diploma di scuola media superiore, il superamento di un corso di formazione professionale e la frequentazione periodica di attività formative, a meno che non si tratti di uno dei condomini o che la persona abbia già fatto l’Amministratore, almeno per un anno negli ultimi tre anni. Inoltre è richiesta obbligatoriamente una polizza assicurativa per la responsabilità civile, salvo che non sia uno dei condomini. Un’altra novità della Riforma è che l’Amministratore deve godere dei diritti civili, non essere stato condannato per reati contro il patrimonio, né essere stato sottoposto a misure di prevenzione o risultare protestato.
Competenze
L’amministratore deve avere le competenze tecniche per svolgere una serie di compiti, quali:
occuparsi della manutenzione dei beni e delle parti comuni dell’edificio;
affrontare le discussioni con gli altri professionisti in merito ai progetti di ristrutturazione e agli interventi ordinari e straordinari da effettuare nel fabbricato;
affrontare le discussioni con ditte e artigiani nei lavori da eseguire su tutti gli impianti e i beni del condominio;
gestire la contabilità del condominio.
Compiti
L’amministratore ha l’obbligo di:
eseguire le deliberazioni dell’Assemblea e curare il rispetto del Regolamento di Condominio;
disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
riscuotere i contributi e pagare le spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;
compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio;
alla fine di ciascun anno, fare il rendiconto della propria gestione.
Nuovi obblighi
La riforma del condominio 2012 ha introdotto nuovi obblighi, per l’amministratore:
la tenuta del registro dei verbali dell’assemblea, del registro di anagrafe condominiale (con tutti i dati dei condòmini), del registro di contabilità;
l’affissione di una targa sul portone di ogni immobile amministrato, con l’indicazione delle proprie generalità, domicilio e recapiti;
l’apertura e tenuta di un conto corrente bancario o postale, intestato al condominio, da destinare a tutti i movimenti in entrata e in uscita del condominio stesso.